Il sistema EES non si applica:
- ai cittadini dei paesi europei che utilizzano il sistema EES, nonché ai cittadini di Cipro e dell'Irlanda
- ai cittadini di paesi terzi che sono titolari di una carta di soggiorno e hanno un legame immediato con un cittadino dell'UE
- ai cittadini di paesi terzi che sono in possesso di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno e hanno un legame immediato con un cittadino di un paese terzo che può viaggiare in tutta Europa come un cittadino dell'UE
- ai cittadini di paesi terzi che si recano in Europa nell'ambito di trasferimenti intra-societari o per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari
- ai titolari di permessi di soggiorno e di visti per soggiorni di lunga durata
- ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede
- a coloro che sono esonerati dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di determinati privilegi per quanto riguarda le verifiche di frontiera (ad es. capi di Stato, lavoratori transfrontalieri, ecc.)
- a coloro che non sono tenuti ad attraversare le frontiere esterne esclusivamente ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti
- ai titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale valido
- ai membri dell'equipaggio di treni passeggeri e merci che effettuano coincidenze internazionali
- a coloro che sono in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato o di un documento di transito agevolato valido, purché viaggino in treno e non scendano in alcun punto del territorio di uno Stato membro dell'UE.
Base giuridica: articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226