Il sistema EES si applica ai cittadini di un paese terzo che viaggiano per un soggiorno di breve durata in un paese europeo che utilizza l'EES e che:
- sono in possesso di un visto per soggiorni di breve durata o
- non necessitano di un visto per soggiornare per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Saranno raccolti i dati del documento di viaggio e gli altri dati personali, comprese le date di ingresso e di uscita, che saranno registrati elettronicamente nel sistema. Questa procedura faciliterà l'attraversamento delle frontiere.
In caso di superamento del periodo consentito nei paesi europei che utilizzano l'EES, il sistema ti identificherà e registrerà queste informazioni.
Il sistema registrerà anche l'eventuale rifiuto da parte delle autorità di concederti l'ingresso.
Il periodo di 90 giorni su 180 giorni è calcolato come un periodo unico per tutti i paesi europei che utilizzano l'EES.
- L'ESS modernizza la gestione delle frontiere in tutti i paesi europei che lo utilizzano permettendo di registrare elettronicamente gli ingressi e le uscite o i rifiuti d'ingresso di cittadini di paesi terzi
- Rende più efficienti le verifiche di frontiera migliorando gradualmente l'esperienza dei viaggiatori
- Combatte efficacemente le frodi d'identità raccogliendo dati biometrici
- Migliora la sicurezza all'interno dell'UE
- Contribuisce alla lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata fungendo da strumento di verifica dell'identità.
Per la maggior parte dei cittadini di paesi terzi, l'EES:
- fornisce informazioni precise sulla durata massima dei soggiorni autorizzati nel territorio di tutti i paesi europei che utilizzano il sistema
- sostituisce la necessità di timbrare i passaporti (salvo eccezioni)
- riduce gradualmente i tempi di attesa nelle code per il controllo dei passaporti introducendo controlli di frontiera automatizzati (se disponibili e sotto la supervisione dei funzionari addetti al controllo dei passaporti).
L'EES facilita inoltre l'identificazione delle persone che:
- sono rimaste più a lungo di quanto consentito (soggiornanti fuoritermine)
- utilizzano identità o passaporti falsi
- non hanno diritto a entrare nei paesi europei che utilizzano l'EES.
L'EES aiuta quindi nell'identificazione di terroristi, criminali, sospetti e vittime di reati.
L'EES conserverà identificatori biometrici diversi a seconda che tu abbia bisogno o meno di un visto per soggiorni di breve durata.
- Hai bisogno di un visto per soggiorni di breve durata per recarti nei paesi europei che utilizzano l'EES?
In questo caso, il sistema conserverà solo l'immagine del volto (le impronte digitali saranno già registrate al momento della domanda di visto).
- Non hai bisogno di un visto?
In questo caso, il sistema conserverà quattro impronte digitali e l'immagine del volto.
Attualmente le impronte digitali di bambini di età inferiore ai 12 anni non vengono scannerizzate, anche se soggetti all'EES.
Gli elementi biometrici sono un metodo affidabile per:
- identificare accuratamente le persone riducendo significativamente i casi di errore di identità, di discriminazione o di profilazione razziale
- identificare i viaggiatori privi di documenti e già presenti nel territorio dello spazio Schengen (migranti irregolari)
- abbinare i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori "in buona fede".
Gli elementi biometrici possono aumentare la sicurezza nei paesi europei che utilizzano l'EES:
- impedendo che i minori scompaiano o diventino vittime della tratta di esseri umani
- riducendo il rischio che le persone siano indebitamente fermate e arrestate
- aiutando a combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
Sebbene la raccolta di elementi biometrici possa avere un impatto sulla vita privata dei viaggiatori, la tecnologia utilizzata nell'EES garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle persone.
I paesi europei che utilizzano l'EES possono decidere di automatizzare ulteriormente i propri processi. Per automazione si intende che i cittadini di paesi terzi possono beneficiare di attrezzature dedicate, un "sistema self-service". Se disponibile al valico di frontiera, il sistema self-service consente di:
- registrarsi al momento dell'attraversamento della frontiera
- verificare se i propri dati sono ancora registrati nell'EES e, in caso di dati non presenti
- caricarli per una verifica successiva da parte di un funzionario addetto al controllo dei passaporti.
Dopo aver utilizzato il sistema self-service è possibile recarsi in una corsia di controllo di frontiera in cui il funzionario avrà già ricevuto:
- le informazioni provenienti dal sistema self-service (comprese le verifiche in altre banche dati)
- la conferma della tua identità
- la durata residua del soggiorno.
Il funzionario addetto al controllo dei passaporti può quindi porre ulteriori domande prima di decidere di concedere o rifiutare l'accesso al rispettivo territorio.
I processi di frontiera automatizzati realizzati prima di raggiungere il funzionario contribuiranno a ridurre gradualmente le code. L'automazione sostituisce i controlli manuali dispendiosi in termini di tempo.
È necessario disporre di un passaporto biometrico, vale a dire un passaporto contenente un chip con le informazioni biometriche fornite durante la compilazione della domanda di passaporto.
Se non hai un passaporto biometrico, non potrai utilizzare i sistemi self-service.
No. In linea di principio, se tutte le altre condizioni d'ingresso sono soddisfatte e i passaporti sono validi, sia quelli biometrici che non saranno accettati al momento dell'attraversamento della frontiera.
Hai bisogno di un passaporto biometrico solo nel caso in cui tu voglia usufruire delle modalità automatizzate per l'attraversamento delle frontiere ("sistemi self-service"), disponibili presso determinati valichi di frontiera.
I paesi dell'UE in genere accettano la maggior parte dei documenti di viaggio, compresi i passaporti non biometrici.
No. In linea di principio, non ti verrà negato l'ingresso per questo motivo. Infatti, sia i passaporti biometrici che non (in corso di validità) sono accettati per viaggiare nei paesi europei che utilizzano l'EES.
Gli Stati membri, accettano la maggior parte dei documenti di viaggio, compresi i passaporti non biometrici.
Sono considerati familiari:
- il coniuge, compreso dello stesso sesso così come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza Coman C-673/16
- il partner registrato, se la legislazione applicabile equipara l'unione registrata al matrimonio
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
- gli ascendenti diretti a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato.
Non sarai soggetto alle norme generali in materia di conservazione dei dati dell'EES (cfr. la sezione sulla conservazione dei dati) e al calcolatore automatico se soddisfi le seguenti condizioni:
1. Sei un familiare di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE, o sei un familiare di un cittadino dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera che gode di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'UE.
Importante: questo punto riguarda solo i familiari di cittadini dei paesi sopramenzionati che si recano o risiedono in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.
2. Non sei titolare della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Esempio 1
Hai la cittadinanza americana e vivi a New York. Hai 17 anni e tuo padre è un cittadino tedesco. Vuoi andare a trovarlo, ma lui non vive in Germania, bensì in Spagna.
In questo caso, sarai registrato nell'EES come familiare. Sarai soggetto alle norme ridotte in materia di conservazione dei dati, ma non al calcolatore.
Esempio 2
Hai la cittadinanza americana e vivi a New York. Tuo marito o tua moglie ha la cittadinanza francese e vuoi andare in visita in Francia, dove vive.
In questo caso, sarai registrato nell'EES come viaggiatore regolare e non come familiare. Sarai soggetto sia alle norme generali in materia di conservazione dei dati che al calcolatore.
I cittadini del Regno Unito e i loro familiari beneficiari dell'accordo di recesso saranno esentati dalla registrazione nell'EES solo se in possesso di uno specifico documento di soggiorno:
a) un documento di soggiorno valido ai sensi dell'accordo di recesso rilasciato dallo Stato membro ospitante dell'accordo di recesso
b) un titolo di lavoratore frontaliero valido ai sensi dell'accordo di recesso rilasciato dallo Stato membro ospitante dell'accordo di recesso
c) un documento di soggiorno temporaneo speciale valido ai sensi dell'accordo di recesso rilasciato dallo Stato membro ospitante dell'accordo di recesso o
d) un permesso di soggiorno valido.
I beneficiari dell'accordo di recesso che non sono in possesso di uno di questi documenti saranno registrati nell'EES. Potranno richiedere in seguito che i loro dati vengano cancellati o modificati nel sistema se dimostrano di possedere uno dei suddetti documenti.
Scopri di più su come l'EES si applica ai beneficiari dell'accordo di recesso.
Se hai ottenuto l'accesso a un programma nazionale di facilitazione, i funzionari addetti al controllo dei passaporti nel rispettivo territorio potrebbero non essere tenuti a verificare:
- il tuo punto di partenza e di destinazione
- lo scopo del soggiorno previsto e i relativi documenti giustificativi, se necessari
- se disponi di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, il tuo ritorno nel paese di origine o il transito verso un paese terzo (o se sei in grado di acquisire legalmente tali mezzi).
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la "limitazione della finalità" è un requisito per cui i dati personali devono essere raccolti per scopi specificati, espliciti e legittimi e non possono essere trattati ulteriormente secondo modalità incompatibili con tali scopi. L'EES rispetta questo e altri principi di protezione dei dati, quali la "protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita", nonché i requisiti di necessità, proporzionalità e qualità dei dati.
Esistono garanzie per tutelare i diritti dei viaggiatori per quanto riguarda la protezione della loro vita privata e dei dati personali. I dati personali saranno conservati nel sistema EES solo per il tempo necessario e per le finalità per le quali sono stati raccolti.
Per saperne di più sugli elementi biometrici e sui dati presenti nell'EES.
Oltre all'EES, esistono attualmente tre principali sistemi di informazione centralizzati che sono stati sviluppati dall'UE per la gestione delle frontiere:
- sistema di informazione Schengen (SIS)
- sistema di informazione visti (VIS)
- banca dati dattiloscopica europea per l'asilo (Eurodac)
Questi tre sistemi sono complementari e, ad eccezione del SIS, riguardano essenzialmente i cittadini di paesi terzi. Inoltre, aiutano le autorità nazionali nella lotta contro la criminalità e il terrorismo.
Si prevede che un quarto sistema centralizzato di informazione – il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) – sarà varato poco dopo il sistema EES e riguarderà i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. A differenza del sistema d'informazione visti (che contiene informazioni relative ai visti Schengen), l'ETIAS conterrà informazioni relative alle autorizzazioni di viaggio per i cittadini di paesi terzi che viaggiano senza obbligo di visto verso i 30 paesi europei che attuano l'ETIAS.
Il sistema di ingressi/uscite e i sistemi elencati sopra faranno parte dell'interoperabilità tra il quadro di riferimento dei sistemi di informazione dell'UE che aiuterà ulteriormente a identificare correttamente le persone i cui dati sono conservati in tali sistemi informatici, contribuendo così a combattere la frode d'identità.
A norma dell'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226, prima dell'imbarco i vettori di trasporto sono tenuti a verificare se i cittadini di paesi terzi:
- sono titolari di un visto per soggiorni di breve durata
- hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto.
Dato che l'apposizione manuale del timbro sul passaporto non esisterà più una volta che l'EES sarà operativo, i vettori devono utilizzare un'interfaccia online per effettuare le suddette verifiche.
Per maggiori informazioni, consulta le FAQ per i vettori.